ASSOCIAZIONE AMICI DI ZUCCHEROMANIA
STATUTO
COSTITUZIONE E FINALITA’



ART. 1 - E’ costituita una Associazione denominata “AMICI DI ZUCCHEROMANIA” con sede in Corridonia, Via Indipendenza n. 11.

ART. 2 - L’Associazione non ha fini di lucro e si propone di:

  • riunire gli appassionati e i collezionisti di confezioni di zucchero e di dolcificanti e di collezioni varie al fine di permettere lo scambio di studi e di esperienze nonché, senza scopo di lucro, di pezzi da collezione;

  • potrà gestire e promuovere corsi di studio e di informazione nonché partecipare a fiere e rassegne mettendo a disposizione dei soci spazi per l’attività di scambio;

  • collaborare con enti pubblici e privati e con altre Associazioni per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti nel presente statuto;

  • organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione, in attuazione dei fini del presente statuto anche mediante pubblicazioni periodiche cartacee e virtuali.


ART. 3 - La durata dell’Associazione è stabilita sino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

ART. 4 - Tutti coloro persone fisiche o giuridiche o associazioni non riconosciute che vogliano far parte dell’associazione dovranno fare domanda scritta al Consiglio Direttivo.

ART. 5 - Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale ed al rispetto delle norme del presente Statuto e dell’eventuale regolamento interno.
La partecipazione alla associazione non è trasmissibile né rivalutabile e non è in nessun caso rimborsabile.

ART. 6 - Il mancato pagamento della quota annuale è causa di decadenza dallo status di socio.
Il socio, il cui comportamento risultasse in contrasto con le finalità dell’associazione o di impedimento al normale svolgimento della vita sociale o vendesse durante le mostre scambio organizzate dall’Associazione le bustine e/o le zollette di zucchero o arrecasse danno al patrimonio della medesima potrà essere richiamato, diffidato o espulso dal Consiglio Direttivo, in ragione della gravità del suo comportamento.
Contro il provvedimento motivato che nega l’assunzione di un nuovo socio e contro quello di espulsione, il socio potrà ricorrere all’assemblea entro 30 giorni dalla comunicazione con atto scritto.

GLI ORGANI

ART. 7 - L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano e può essere ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 maggio durante le mostre scambio che verranno organizzate dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea straordinaria è convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno ovvero ne sia stata fatta richiesta motivata da almeno un ventesimo degli associati.
Le decisioni verranno prese con votazione palese della maggioranza dei soci in prima convocazione ed a maggioranza dei presenti in seconda convocazione. La convocazione è fatta con avviso pubblicato sul giornalino periodico dell’associazione da inviarsi 15 giorni prima della data dell’assemblea o tramite lettera.
L’Assemblea ordinaria elegge il Consiglio Direttivo e il Presidente, approva il programma annuale delle attività, approva il bilancio, approva l’eventuale regolamento interno redatto da Consiglio Direttivo, esprime il parere su ogni questione sottopostagli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione.
Ogni socio maggiorenne ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe.

ART. 8 - Il Consiglio Direttivo è composto da due a sette membri eletti dall’Assemblea, durano in carica per cinque anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.
Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni:

  • elabora il bilancio;

  • stabilisce le quote associative;

  • delibera sulle ammissioni e sui provvedimenti relativi ai soci;

  • delibera su tutti gli affari che interessano l’ente compresa l’accettazione di lasciti e donazioni, acquisti, vendite, permute di beni mobili e immobili, contrattazioni di mutui attivi e passivi e quant’altro inerente alle finalità dell’ente.
    Di ogni riunione è redatto verbale da pubblicare sul giornalino dell’associazione.


ART. 9 - Il Presidente rappresenta l’associazione di fronte ai terzi e in giudizio, viene eletto dall’Assemblea e dura in carica cinque anni.
Il mandato è rinnovabile.
Il Presidente sottoscrive tutti gli atti amministrativi, può aprire e chiudere conti correnti o libretti bancari e postali, procedere agli incassi e può delegare ad altri soci la gestione di alcune attività previa approvazione del Consiglio Direttivo e ha funzioni anche di Tesoriere.
Il Presidente dell’Associazione ha i seguenti compiti:

  • organizzare le fiere di scambio;

  • organizzare le pubblicazioni periodiche cartacee e virtuali inerenti all’Associazione;

  • cura la contabilità e la cassa dell’associazione;

  • autorizzare le eventuali iniziative che i soci vorranno effettuare.


ART. 10 - Tutte le cariche sono a titolo gratuito.

PATRIMONIO E SCIOGLIMENTO

ART. 11 - Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

  • beni mobili e immobili;

  • dall’introito delle quote sociali;

  • da utili derivati da attività occasionali;

  • donazioni;

  • rimborsi e fondi di riserva.

L’anno finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio di ogni esercizio, redatto dal Consiglio Direttivo, deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria entro il 31 maggio e pubblicato nel giornalino dell’associazione da inviarsi almeno 15 giorni prima dell’assemblea.
E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 12 - Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei soci.

ART. 13 - Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile in materia.

DOWNLOAD Statuto