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ART. 1 - E’ costituita una Associazione denominata “AMICI DI
ZUCCHEROMANIA” con sede in Corridonia, Via Indipendenza n. 11.
ART. 2 - L’Associazione non ha fini di lucro e si propone di:
-
riunire gli appassionati e i collezionisti di confezioni di zucchero e di dolcificanti e di collezioni varie al fine di permettere lo scambio di studi e di esperienze nonché, senza scopo di lucro, di pezzi da collezione;
-
potrà
gestire e promuovere corsi di studio e di informazione nonché
partecipare a fiere e rassegne mettendo a disposizione dei soci spazi
per l’attività di scambio;
-
collaborare con enti pubblici e privati e con altre Associazioni per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti nel presente statuto;
-
organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione, in attuazione dei fini del presente statuto anche mediante pubblicazioni periodiche cartacee e virtuali.
ART. 3 - La durata dell’Associazione è stabilita sino al
31.12.2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
ART. 4 - Tutti coloro persone fisiche o giuridiche o
associazioni non riconosciute che vogliano far parte dell’associazione
dovranno fare domanda scritta al Consiglio Direttivo.
ART. 5 - Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota
associativa annuale ed al rispetto delle norme del presente Statuto e
dell’eventuale regolamento interno.
La partecipazione alla associazione non è trasmissibile né
rivalutabile e non è in nessun caso rimborsabile.
ART. 6 - Il mancato pagamento della quota annuale è causa di
decadenza dallo status di socio.
Il socio, il cui comportamento risultasse in contrasto con le finalità
dell’associazione o di impedimento al normale svolgimento della vita
sociale o vendesse durante le mostre scambio organizzate dall’Associazione
le bustine e/o le zollette di zucchero o arrecasse danno al patrimonio
della medesima potrà essere richiamato, diffidato o espulso dal
Consiglio Direttivo, in ragione della gravità del suo comportamento.
Contro il provvedimento motivato che nega l’assunzione di un nuovo
socio e contro quello di espulsione, il socio potrà ricorrere all’assemblea
entro 30 giorni dalla comunicazione con atto scritto.
GLI ORGANI
ART. 7 - L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano e può
essere ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno nel
periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 maggio durante le mostre
scambio che verranno organizzate dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea straordinaria è convocata quando il Consiglio Direttivo
lo ritenga opportuno ovvero ne sia stata fatta richiesta motivata da
almeno un ventesimo degli associati.
Le decisioni verranno prese con votazione palese della maggioranza dei
soci in prima convocazione ed a maggioranza dei presenti in seconda
convocazione. La convocazione è fatta con avviso pubblicato sul
giornalino periodico dell’associazione da inviarsi 15 giorni prima
della data dell’assemblea o tramite lettera.
L’Assemblea ordinaria elegge il Consiglio Direttivo e il Presidente,
approva il programma annuale delle attività, approva il bilancio,
approva l’eventuale regolamento interno redatto da Consiglio
Direttivo, esprime il parere su ogni questione sottopostagli dal
Consiglio Direttivo o dal Presidente.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione.
Ogni socio maggiorenne ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe.
ART. 8 - Il Consiglio Direttivo è composto da due a sette
membri eletti dall’Assemblea, durano in carica per cinque anni e sono
rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, le decisioni sono
prese a maggioranza dei presenti.
Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni:
-
elabora il bilancio;
-
stabilisce le quote associative;
-
delibera sulle ammissioni e sui provvedimenti relativi ai soci;
-
delibera
su tutti gli affari che interessano l’ente compresa l’accettazione
di lasciti e donazioni, acquisti, vendite, permute di beni mobili e
immobili, contrattazioni di mutui attivi e passivi e quant’altro
inerente alle finalità dell’ente.
Di ogni riunione è redatto verbale da pubblicare sul giornalino dell’associazione.
ART. 9 - Il Presidente rappresenta l’associazione di fronte ai
terzi e in giudizio, viene eletto dall’Assemblea e dura in carica
cinque anni.
Il mandato è rinnovabile.
Il Presidente sottoscrive tutti gli atti amministrativi, può aprire e
chiudere conti correnti o libretti bancari e postali, procedere agli
incassi e può delegare ad altri soci la gestione di alcune attività
previa approvazione del Consiglio Direttivo e ha funzioni anche di
Tesoriere.
Il Presidente dell’Associazione ha i seguenti compiti:
-
organizzare le fiere di scambio;
-
organizzare
le pubblicazioni periodiche cartacee e virtuali inerenti all’Associazione;
-
cura
la contabilità e la cassa dell’associazione;
-
autorizzare le eventuali iniziative che i soci vorranno effettuare.
ART. 10 - Tutte le cariche sono a titolo gratuito.
PATRIMONIO E SCIOGLIMENTO
ART. 11 - Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
-
beni mobili e immobili;
-
dall’introito
delle quote sociali;
-
da utili derivati da attività occasionali;
-
donazioni;
-
rimborsi e fondi di riserva.
L’anno finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio di ogni esercizio, redatto dal Consiglio Direttivo, deve
essere approvato dall’Assemblea ordinaria entro il 31 maggio e
pubblicato nel giornalino dell’associazione da inviarsi almeno 15
giorni prima dell’assemblea.
E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili, avanzi
di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione,
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla
legge.
ART. 12 - Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea
straordinaria con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei soci.
ART. 13 - Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono
le norme del Codice Civile in materia. |